Art. 26 — Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente titolo.
Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente titolo si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.