Art. 24 — Sospensione dei rimborsi e compensazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o il provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla corte di giustizia tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico della giustizia tributaria , di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →