Art. 1 — Sanzioni amministrative (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 23, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.