Art. 281 — Competenza per il controllo degli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 7, legge 26 gennaio 1983, n. 18; articolo 8, comma 8, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

All'accertamento delle violazioni in materia di obblighi strumentali per la certificazione dei corrispettivi provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto a emettere il documento certificativo dei corrispettivi.

Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →