Art. 289 — Collaborazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
Gli uffici delle dogane eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 32, comma 9, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e ne riferiscono ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.
Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli cooperano con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.