Art. 192 — Disposizioni di attuazione (articolo 3 legge 18 giugno 2015, n. 95)
Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli da 193 a 197.