Art. 191 — Obblighi dei servizi di collegamento (articolo 11, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)
I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.