Art. 185 — Scambio spontaneo di informazioni (articolo 6 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 181, comma 2, comunicano le informazioni di cui all'articolo 179, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 187