Art. 179 — Oggetto ed ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.

La presente sezione fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa più ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le Autorità locali.

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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