Art. 196 — Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (articolo 7 legge 18 giugno 2015, n. 95)

Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti Autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 193, comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 197