Art. 195 — Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie (articolo 6 legge 18 giugno 2015, n. 95)
Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194.
I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 193, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.