Art. 167 — Collaborazione tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza per la prevenzione e repressione delle frodi in materia di IVA (articolo 83, commi 5, 6, 7 e 7-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'Autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →