Art. 163 — Disposizioni in materia di controlli fiscali sui circoli privati (articolo 30, commi 1 e 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 6, comma 6-bis, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)
I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 157 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e all'articolo 3, commi da 1 a 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1 nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, non si applica l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1.