Art. 162 — Raccolta e utilizzo dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento (articolo 18, commi 4 e 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413)

I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dagli articoli 159 e 161 per le richieste e per gliaccessi devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e dellenotizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165 da irrogare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →