Art. 156 — Violazioni finanziarie non penali. (articolo 34 legge 7 gennaio 1929, n. 4)
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che sono indicati dalle singole leggi.
Richiamato da
Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 330