Art. 330 — Accertamento delle violazioni, termini di decadenza e rimborsi (articoli 37 e 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

La constatazione, agli effetti dell'articolo 156, delle violazioni alle disposizioni della presente sezione, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.

Le somme riscosse per le sanzioni pecuniarie previste al titolo V, capo II, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

L'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 328