Art. 328 — Vigilanza (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete: a) ai funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento; b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza; c) al personale del concessionario di cui all'articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine al personale di cui al comma 1 è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette a imposta previa esibizione: a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall'articolo 330, comma 1; b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento; c) per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, è in facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attività soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio.

Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attività di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall'imposta.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →