Art. 322 — Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito (articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.

Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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