Art. 321 — Prescrizione per l'azione del contribuente (articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →