Art. 317 — Norme applicabili per la risoluzione delle controversie (articolo 27 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

Per la risoluzione, in via amministrativa e in via giudiziaria, delle controversie relative all'applicazione delle imposte e delle sanzioni amministrative previste in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e per la riscossione coattiva delle dette imposte e sanzioni si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →