Art. 320 — Della prescrizione (articolo 29 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.