Art. 153 — Accertamento delle violazioni finanziarie (articolo 30 legge 7 gennaio 1929, n. 4)
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta: a) agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria; b) agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria ordinaria.