Art. 153 — Accertamento delle violazioni finanziarie (articolo 30 legge 7 gennaio 1929, n. 4)

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta: a) agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria; b) agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →