Art. 154 — Ufficiali ed agenti di polizia tributaria (articolo 31 legge 7 gennaio 1929, n. 4)
Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della Guardia di finanza.
Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza.
Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.