Art. 260 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.

Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma l.

Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

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