Art. 97 — Registro dei sinistri

Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati:

a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;

b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.

Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →