Art. 93 — Informazioni in caso di sinistro
Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorità militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa.
L'autorità consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorità marittima mercantile più vicina.