Art. 85 — Servizi di vigilanza

Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.

Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.

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