Art. 84 — Deposito di merci infiammabili

Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in località a quest'uso specialmente destinata.

Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →