Art. 90 — Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione è fissato dall'autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile.
Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.
Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile è iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalità, rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica.
Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.