Art. 94 — Processo verbale di perdita della nave

In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:

a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;

b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;

c) la provenienza della nave;

d) le generalità e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;

e) la qualità e la quantità del carico;

f) le cose salvate;

g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;

h) la società assicuratrice della nave e del carico;

i) la causa accertata o presunta del sinistro.

Il processo verbale è sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorità marittima che ha compilato il verbale.

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