Art. 86 — Fuochi e lumi a bordo
Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purché il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.
È vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.
Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.