Art. 88 — Uso della fiamma ossidrica
L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.