Art. 95 — Ritiro dei documenti di bordo

Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l'autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →