Art. 78 — Trasporto di passeggeri con mezzi nautici
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.