Art. 77 — Rifiuti di bordo
È vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.
Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.