Art. 69 — Rinforzo degli ormeggi
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.