Art. 65 — Modo di ormeggiarsi

Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.

Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.

In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →