Art. 60 — Concessione di esercizio di servizi portuali
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.
La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.