Art. 60 — Concessione di esercizio di servizi portuali

L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.

La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.

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