Art. 473 — Indennità ai testimoni

Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennità da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →