Art. 466-bis — Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi

1. È istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi con il compito di monitorare i sinistri al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:

a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;

b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;

c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;

d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;

e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario; 37 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →