Art. 469 — Convocazione della commissione

Il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli, in caso di assenza o di impedimento, con supplenti delle rispettive categorie, scelti nell'ordine della designazione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore marittimo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale superiore di porto che lo sostituisce normalmente nel comando della direzione marittima, ovvero da altro ufficiale superiore della direzione marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianità degli altri ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati in servizio, che fanno parte della commissione.

Qualora nel sinistro sia coinvolta una nave militare nazionale, il ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per la difesa, provvede con suo decreto a sostituire con altri ufficiali di grado superiore il presidente della commissione, nonché gli ufficiali di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 467, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di tutti i membri della commissione inquirente.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →