Art. 471 — Indennità ai membri delle commissioni

Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennità di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.

Agli altri membri è corrisposta una indennità giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della località in cui si riunisce la commissione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →