Art. 472 — Svolgimento dell'inchiesta formale

Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facoltà del presidente di procedere a confronti.

Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verità.

Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →