Art. 468 — Nomina dei membri delle commissioni
I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.