Art. 457 — Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate

All'atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall'autorità marittima mercantile ovvero delle indennità e del compenso spettante al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.

L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'amministrazione doganale, facendo constare l'avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale è rimessa al proprietario delle cose ritirate, l'altra è conservata nell'ufficio, e la terza è tra smessa al capo del compartimento.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 463