Art. 463 — Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario
All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonché degli eventuali diritti doganali.
L'autorità marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457.
Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, può disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.