Art. 464 — Vendita delle cose ritrovate

Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.

Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →