Art. 461 — Avviso del ritrovamento

Un avviso contenente gli estremi della denuncia è comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non è noto, è affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorità marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia è presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale è successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e 511 del codice.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →