Art. 462 — Consegna delle case ritrovate all'autorità marittima

L'autorità marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →