Art. 454 — Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima

L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonché, quando si tratta di relitti di notevole entità, pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 458